Informazioni sull'accesso degli Atti Amministrativi

Ultima modifica 9 marzo 2023

 

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque di abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 24, comma 2, Legge n. 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e art. 2 D.P.R. 27.06.1992 n. 352) il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale, recentemente aggiornato (2008).
 
L’esercizio del diritto di accesso è consentito a tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e correlata al documento per il quale è chiesto l’accesso.
 
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni detenutidall’amministrazione comunale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica.
 
Il regolamento comunale definisce e disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e sue successive modificazioni, nonché dal D. Lg.vo n. 196/2003.


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