Informazioni sul Matrimonio
Ultima modifica 9 marzo 2023
Il matrimonio può essere celebrato con rito civile (solo in Municipio) ovvero con rito concordatario (in Chiesa cattolica ma che produce anche effetti civili), ovvero con uno dei riti ammessi o riconosciuti dallo Stato italiano (rito Valdese, rito dei Testimoni di Geova, rito Evangelico, ecc. ecc.).
Condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio:
1) gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età);
2) non devono essere interdetti per infermità di mente;
3) devono essere liberi di stato;
4) non devono sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio. Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.)
5) nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro;
6) se la donna è vedova o divorziata, esiste il divieto temporaneo di nuove nozze (300 gg. dallo scioglimento del vincolo matrimoniale ovvero dalla vedovanza) (art. 89 C.C.). Tuttavia, per le divorziate, se il divorzio fu pronunciato per ininterrotta separazione, protrattasi per almeno 3 anni, è sufficiente produrre copia conforma della sentenza di divorzio, dalla quale si evinca tale circostanza.
7) quando uno od entrambi i nubendi non sono di cittadinanza italiana, di norma occorre produrre il Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità competente del proprio paese, ai sensi dell’art. 116 del C.C.
Pubblicazioni di matrimonio
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza e viene effettuata nei comuni di residenza di entrambi gli sposi.
I nubendi richiedono le pubblicazioni presentando all’Ufficio di Stato Civile una autocertificazione in merito ai propri dati anagrafici. Per i soggetti aventi cittadinanza diversa da quella italiana, occorre produrre la documentazione di cui al punto 7) del precedente paragrafo.
L’Ufficio prima di procedere alle pubblicazioni provvederà d’ufficio ad acquisire i documenti di rito per controllare la veridicità delle autocertificazioni rese.
Se i nubendi intendono sposarsi in Chiesa (rito concordatario) ovvero dinanzi ad uno dei Ministri dei Culti ammessi o riconosciuti dallo Stato italiano, dovranno consegnare all’Ufficio di Stato Civile anche la richiesta delle pubblicazioni rilasciata dal Parroco o Ministro del Culto, che celebrerà il matrimonio.
Le pubblicazione sono sottoposte al regime fiscale del Bollo quindi occorre portare
- 1 marca da bollo da € 16,00 se gli sposi risiedono entrambi a Toirano.
- 2 marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi risiede in un altro Comune.
La durata della pubblicazione è di otto giorni.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Descrizione del rito civile
I matrimoni civili vengono celebrati dall’Ufficiale dello Stato Civile, Sindaco o suo delegato.
Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.
Il locale dove di solito si celebra il matrimonio civile è la Sala Consiliare, sita al piano terra della ex sede municipale di Via G.B. Parodi 31 (lo stesso palazzo dove è situata la civica biblioteca)..
Al termine della cerimonia l'Amministrazione Comunale offre ad entrambi gli sposi una pergamena in ricordo del loro matrimonio.
Regime patrimoniale
La comunione dei beni
Secondo la legge, il regime della comunione dei beni è automatico.
La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile mentre, per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di culto. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti al notaio.
La comunione legale dei beni
Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione.
Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del Codice civile.
Secondo l'art. 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (beni immediatamente comuni);
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (beni immediatamente comuni). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Sono beni immediatamente comuni:
- gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi;
- le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio;
- gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.
Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche le azioni di società di capitali e i titoli di Stato.
La comunione convenzionale
È una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.
Lo scioglimento della comunione
Secondo l'art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell'annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sinteticamente si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione avanti la Corte d'Appello.
Sia nell'ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine per proporre l'appello o il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore.
In caso di separazione personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.
Nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione.
AUTOCERTIFICAZIONE
cosa significa autocertificare
significa presentare una dichiarazione firmata in carta semplice in sostituzione del certificato rilasciato da un ufficio pubblico.
Questo diritto è previsto dal D.P.R. 445/2000.
chi può autocertificare
· i cittadini italiani e dell’Unione Europea
· le persone giuridiche, le società di persone, gli enti e i comitati aventi sede legale in Italia o in un paese dell’Unione Europea
· i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, ma solo quando occorra autocertificare stati o fatti attestati da parte di soggetti pubblici italiani.
Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela e curatela, le dichiarazioni sono sottoscritte dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore.
Nel caso in cui chi deve presentare una dichiarazione si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, questa potrà essere fatta dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al terzo grado, specificandone il motivo.
chi ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione
Tutte le Amministrazioni e gli Enti Pubblici (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, Inps, ecc.) e i gestori di Pubblici Servizi ((Enel, Telecom, Seabo, Ferrovie dello Stato, ATC, Poste ecc...)..)
Il dipendente pubblico deve accettare le autocertificazioni: in caso contrario va contro il proprio dovere d’ufficio e può essere soggetto a sanzioni disciplinari.
Aziende ed Enti privati non sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive, ma possono decidere di farlo.
acquisizione certificati d’ufficio
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio i certificati depositati presso di loro quando l’interessato lo richiede e ne indica gli elementi indispensabili per il reperimento.
Gli uffici pubblici non possono esigere certificati per qualità, stati o posizioni che risultino da documenti già in loro possesso.
COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
dati contenuti nei registri di Anagrafe e di Stato Civile
· la data e il luogo di nascita
· la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici
· lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero
· lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita dei figli
· la morte del coniuge, del genitore, del figlio …
· tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di Stato Civile
titoli di studio
· i titoli di studio acquisiti e gli esami sostenuti
· la qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
posizione reddituale
· la situazione reddituale o economica
· l’assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
· il possesso e il numero del Codice Fiscale e della Partita Iva e dei dati contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente l’interessato
posizione giuridica
· la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di studente, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, la qualità di turore, curatore e simili
· di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato
· di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti iscritti nel Casellario giudiziale
· di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
altri dati
· l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
· l’appartenenza a ordini professionali
· l’iscrizione presso associazioni formazioni sociali di qualsiasi tipo
· l’adempimento o non adempimento degli obblighi militari
· la qualità di vivenza a carico
· lo stato di disoccupazione
come fare l’autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica della firma, e senza bollo.
E’ possibile “certificare” i dati personali relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza semplicemente mostrando un documento di riconoscimento che sarà allegato in fotocopia alla dichiarazione sostitutiva.
documenti di riconoscimento:
· carta di identità
· passaporto
· patente di guida
· patente nautica
· libretto di pensione
· patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
· porto d’armi
· tutte le tessere di riconoscimento con la fotografia e il timbro rilasciate da un’Amministrazione dello Stato
quali certificati non possono essere “sostituiti”
Non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni i certificati:
· medici
· sanitari
· veterinari
· di origine o di conformità CE
· di marchi o brevetti
cosa succede se si dichiara il falso
Chi rilascia dichiarazioni false o esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità decade dai benefici eventualmente conseguiti (assunzione, contributi, ecc.) ed è punito con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 3 anni.
Le Amministrazioni effettuano controlli periodici per verificare la regolarità delle dichiarazioni.
La separazione dei beni
La separazione dei beni si verifica quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art. 162 del Codice civile, cioè con:
- convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ovvero al Ministro di culto che celebra il matrimonio;
- convenzione successiva al matrimonio, stipulata davanti a un notaio e alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Nel regime di separazione dei beni vigono particolari regole in materia di "onere della prova". Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell'art. 219 del Codice civile, potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma del Codice civile).
Il matrimonio civile e concordatario
Il matrimonio può essere celebrato sia davanti all'ufficiale di stato civile, e quindi con rito civile, che davanti a un Ministro di culto, con rito religioso.
Entrambe le forme conferiscono ai coniugi i medesimi diritti e doveri.
Nell'ambito dei matrimoni religiosi si distingue, poi, tra matrimonio concordatario e matrimonio celebrato davanti al Ministro di culto non cattolico.
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal Codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano. (art. 82 del Codice civile e Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929; Accordo di modificazione del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge n. 121 del 25 marzo 1985).
L'attribuzione degli effetti civili al matrimonio concordatario segue un procedimento del tutto analogo a quello previsto per il matrimonio con rito civile (secondo l'art. 8 della Legge n. 121 del 25 marzo 1985, che recita: "Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale....omissis").
Alla celebrazione segue la redazione dell'atto di matrimonio che può anche contenere la scelta del regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) effettuata dai coniugi, nonché la trascrizione dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile.
Dal momento della trascrizione, gli sposi acquistano lo status di coniugi e sono tenuti all'adempimento di diritti e doveri reciproci.
Nullità e annullabilità del matrimonio
Sia il matrimonio civile che il matrimonio concordatario possono essere dichiarati nulli.
In generale, la nullità è disposta quando si è di fronte ad una violazione della legge di carattere estremamente grave e non rimediabile, che sancisce i requisiti per la celebrazione del matrimonio e gli impedimenti dei coniugi.
Si pensi al vincolo di precedente matrimonio, al delitto perpetrato sull'altro coniuge oppure all'impedimento derivato da un legame di parentela o affinità che non può essere rimosso nemmeno con l'autorizzazione del tribunale.
In tali casi, la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero il potere di chiedere la nullità del matrimonio, spetta a più persone oltre ai coniugi, fra cui gli ascendenti prossimi, il Pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale ad ottenere una tale pronuncia.
Quanto al matrimonio concordatario, il tribunale ecclesiastico dichiara solo la nullità del matrimonio se riscontra che motivi di particolare gravità permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
I più frequenti motivi di nullità sono l'esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo, la procreazione, l'impotenza dell'uomo e della donna, la violenza fisica ed il timore, l'errore sulla persona del coniuge.
Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità mediante un procedimento detto "giudizio di delibazione".
La sentenza ecclesiastica di nullità resa esecutiva con la delibazione permetterà di celebrare nuove nozze con rito religioso cattolico.
A differenza di quanto sopra, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un assegno "divorziale".
In questo caso è preclusa ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso cattolico.
Esistono altri casi che la legge considera meno gravi, detti di annullabilità e che talvolta possono essere sanati con il verificarsi di un evento. Ad esempio: il minore che si sposa senza l'autorizzazione del tribunale dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non può più chiedere l'annullamento.
La separazione
Dal punto di vista giuridico, la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
I coniugi che hanno raggiunto un accordo per la separazione possono chiedere al tribunale civile la separazione consensuale.
Se l'accordo viene a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre presso il tribunale civile. È questo il caso della separazione giudiziale.
I coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. In questo caso si verifica la separazione di fatto.
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi.
La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 del Codice civile, si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.
Entrambi i coniugi dovranno rivolgersi ad un legale, che può anche essere lo stesso per entrambi, il quale presenterà un ricorso al tribunale, nel quale dovranno essere contenuti tutti gli accordi presi dai due coniugi.
Preso atto del ricorso il tribunale fisserà un'udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e nella quale il giudice tenterà la riconciliazione. Successivamente il tribunale si pronuncerà emettendo un decreto di omologazione di quanto deciso in sede di udienza e conferendo piena efficacia agli accordi raggiunti e quindi alla separazione.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale, secondo l'art. 151 del Codice civile, è quella pronunciata dal tribunale al quale uno dei due coniugi si è rivolto quando non si è riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento). In tal caso si instaurerà una vera e propria causa legale.
Uno dei due coniugi si rivolgerà ad un legale il quale, sentite le sue ragioni, potrà cercare degli accordi con l'altro coniuge, oppure potrà direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il presidente del tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui i due coniugi dovranno comparire. In tale udienza i coniugi devono presentarsi personalmente davanti al presidente del tribunale il quale li sentirà prima separatamente e poi congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce il presidente del tribunale potrà emanare dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre nominerà un giudice istruttore fissando la prima udienza davanti a quest'altro giudice. Davanti al giudice istruttore si svolgerà una vera e propria causa civile. Al termine della causa il tribunale emanerà la sentenza di separazione. Inoltre il giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
La separazione di fatto
Questo tipo di separazione si ha quando, indipendentemente da una richiesta giudiziale, le parti decidono di separarsi senza alcuna formalità, di comune accordo. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico o ne ha in forma molto limitata. Per questa ragione non si sospendono gli obblighi matrimoniali.
La riconciliazione
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere consacrata da un accordo formale, o in modo tacito con la ripresa cioè della vita in comune. Non è necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa, in qualunque modo essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.