Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Procedimento di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale
Le Pubbliche Amministrazioni che ricevono le domande previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2, com.1 devono obbligatoriamente adottare un provvedimento finale. A tal proposito il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 prevede che, così come avviene per la presentazione della domanda, anche sul provvedimento finale debba essere apposta una marca da bollo.
Pertanto, ai fini del rilascio del provvedimento finale, quando l'Amministrazione competente comunica l'esito positivo dell'istruttoria il cittadino deve acquistare una ulteriore marca da bollo, diversa da quella annullata per la presentazione della domanda, da apporre sul documento.
Se l'Amministrazione rilascia un provvedimento finale in forma digitale, il cittadino deve comunicare il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.
Provvedimento finale in forma cartacea
Se l'Amministrazione rilascia un provvedimento finale in forma cartacea, il cittadino dovrà recarsi fisicamente presso gli uffici dell'Amministrazione portando con sè la marca da bollo, che sarà apposta fisicamente sul documento.
Provvedimento finale in forma digitale
Quando al termine del procedimento ti viene rilasciato un provvedimento digitale, il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 4 prevede che per:
Atti e provvedimenti […], rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00
Occorre quindi:
- acquistare un contrassegno (marca da bollo)
- comunicare il codice numerico identificativo di quattordici cifre stampato sul contrassegno
- annullare il contrassegno riportando la data corrente.
Il contrassegno deve essere conservato per i tre anni successivi, termine previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, art. 37 per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il rilascio del provvedimento finale.
Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.