l servizio è rivolto a tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Procedimento di accesso agli atti e ai documenti amministrativi
In assenza di controinteressati è possibile chiedere verbalmente l'accesso ai documenti presso l'ufficio competente. Se invece sono presenti controinteressati occorre presentare una domanda formale utilizzando la specifica modulistica.
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.
L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.
Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.
Approfondimenti
Eccezioni assolute
Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):
- segreto di Stato
- altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
- segreto statistico
- dati su sicurezza pubblica
- procedimenti tributari
- attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.
Limiti relativi alla tutela di interessi pubbliciEsistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a
(Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):
- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
- regolare svolgimento di attività ispettive.
Limiti relativi alla tutela di interessi privati
L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione di dati personali
- libertà e segretezza della corrispondenza
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.
Ulteriori informazioni
Accedere agli atti e ai documenti amministrativi
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act(FOIA)".
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
- l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata
- l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni prive di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità, proprio per la finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
Quando occorre sottoscrivere dei documenti (www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2000-12-28;445!vig=" target="_blank" rel="noopener" data-extlink="">Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47), deve essere allegata copia leggibile del documento d'identità in corso di validità.
Attenzione: non è necessario allegare la copia del documento d'identità se si presenta una pratica telematica!
Documentazione comprovante il titolo dichiarato, da allegare se la domanda è effettuata dall'affittuario, professionista incaricato dal tribunale altro organo giudiziario, professionista, notaio rogante e altro titolo.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
In caso di accesso agli atti con copia conforme si informa che è necessario presentare la marca da bollo di 16,00 € direttamente presso lo sportello, al momento del ritiro.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.