Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Procedimento di accesso civico semplice
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con la pubblicazione sul sito di quanto chiesto e con la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.
In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.
Contro la decisione dell'Amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.
Approfondimenti
Eccezioni assolute
Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):
- segreto di Stato
- altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
- segreto statistico
- dati su sicurezza pubblica
- procedimenti tributari
- attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.
Limiti relativi alla tutela di interessi pubbliciEsistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a
(Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):
- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
- regolare svolgimento di attività ispettive.
Limiti relativi alla tutela di interessi privati
L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione di dati personali
- libertà e segretezza della corrispondenza
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.
Ulteriori informazioni
Accedere agli atti e ai documenti amministrativi
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act(FOIA)".
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
- l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata
- l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni prive di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità, proprio per la finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.